Per quanti giorni si può circolare con l’assicurazione auto scaduta?

Dal 1° gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo per la polizza RCA, questo significa che il contraente deve rinnovare l’assicurazione con un atto volontario entro la scadenza prestabilita.

Alla scadenza annuale sono previsti ulteriori 15 giorni di tolleranza, salvo che nel frattempo non venga stipulato il nuovo contratto assicurativo, che mantengono operante la copertura assicurativa del contratto precedente, e proteggono l’automobilista dalle sanzioni amministrative relative alla circolazione se si è sprovvisti di polizza RC auto.

Per quanti giorni si può circolare con l’assicurazione auto scaduta?

A partire dalla scadenza della polizza RC auto, ci sono 15 giorni di tolleranza.

Il riferimento normativo è l’art. 1901 del Codice Civile 2° comma: “se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.

E dall’art. 170 bis del Codice delle assicurazioni private che prevede: “…L’impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”.

Questo significa che, in quei 15 giorni non si è soggetti a sanzioni nel caso in cui si venisse fermati, pur avendo l’assicurazione scaduta.

Ma non solo, quelle due settimane di tolleranza comportano la possibilità di essere comunque coperti in caso di sinistro.

Insomma, sono 15 giorni in più a tutti gli effetti che tutelano gli assicurati da dimenticanze dovute anche al fatto che per la polizza RC auto non esiste più il tacito rinnovo. Dunque, chi contrae la polizza deve volontariamente rinnovare con la propria Compagnia o con un’altra, ad ogni scadenza.

È importante ricordare inoltre che la tolleranza dei 15 giorni:

  • è valida per la legislazione italiana e sul nostro territorio, quindi se si va all’estero è opportuno accertarsi di non essere prossimi alla scadenza e provvedere; si applica solo alle polizze annuali;
  • riguarda anche le auto condotte da neopatentati.

Giorni di tolleranza e Decreto Cura Italia

Per far fronte alle difficoltà derivanti dall’emergenza Coronavirus, con il Decreto Cura Italia D.l. 18/2020, il periodo di tolleranza viene innalzato a 30 giorni anziché 15. Il provvedimento riguarda tutte le polizze in scadenza entro il 31 luglio 2020. In questi casi la copertura assicurativa è garantita per 30 giorni dopo la scadenza, anziché i 15 giorni ordinari di tolleranza.

Sanzioni per chi circola con l’assicurazione auto scaduta

Dopo i 15 giorni, se non si provvede al rinnovo della polizza RC auto, si incorre in una serie di conseguenze anche gravi, previste dall’art. 193 del Codice della Strada:

  • sanzione pecuniaria;
  • sequestro dell’auto, fino alla stipula della polizza assicurativa della durata di almeno 6 mesi;
  • confisca dell’auto, nel caso in cui non vengano pagati multa e oneri di trasporto e custodia del mezzo sequestrato.

La sanzione può essere ridotta ad un quarto di quella comminata in due casi:

  • se il rinnovo della polizza RC auto avviene entro 30 giorni dalla scadenza (15 giorni di tolleranza più altri 15 giorni);
  • se entro 30 giorni il proprietario del veicolo decide di demolire e radiare il veicolo che è stato posteggiato su una strada pubblica sprovvisto di polizza RCA. Operazione che va dimostrata e che si può effettuare soltanto previo versamento all’organo accertatore di una cauzione, pari all’importo minimo della multa.

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